Art. 28.
(Richiesta di informazioni a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità).

      1. All'articolo 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

      «Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta dei Servizi, può disporre che le pubbliche amministrazioni e gli enti

 

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erogatori di servizi pubblici forniscano, anche in deroga al segreto d'ufficio, le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Servizio. Entro sei mesi dalla conclusione delle relative operazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri dà notizia al Comitato parlamentare di controllo (COPACO) delle disposizioni emanate per l'acquisizione di informazioni in deroga al segreto d'ufficio, indicandone sommariamente le finalità».